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Categoria: Mobilità
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mobilità buonascuolaE' fissata al prossimo 5 luglio 2021 la scadenza per le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione con le quali il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria.

L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.

L’assegnazione provvisoria, invece, ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (coniuge o convivente, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci sono esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute.

Nel caso delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie non si tratta di una mobilità annuale “libera ed aperta a tutti”, perché occorrono sempre determinati requisiti sia per partecipare all’una che all’altra.

Questa materia è regolata, annualmente dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) che viene sottoscritto dai sindacati e dal Miur.

Di seguito pubblichiamo una guida ai requisiti per richiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione elaborata dalla UIL e scaricabile in allegato a questo articolo.

 

TEMPISTICA 

ATTENZIONE: Presenta la domanda in modalità cartacea (sempre dal 15 giugno al 5 luglio 2021):

Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro la data del 9 agosto e comunque devono concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto dell’anno scolastico in corso. 

NUOVA PROCEDURA ONLINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE

Dal 1° marzo 2021 l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata del Ministero dell’istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Pertanto, gli aspiranti a partecipare alla mobilità annuale:

Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”. L’utente che accede con un’identità digitale SPID non ha bisogno dell’ulteriore riconoscimento fisico.

UNICO PUNTO DI ACCESSO PER LE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE IN MODALITÀ ONLINE

Da quest’anno all’interno del portale POLIS sarà disponibile un unico punto di accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Dal giorno 8 luglio 2021 saranno rese disponibili, all’interno del portale SIDI, le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente nel menù:

Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.

PERSONALE DOCENTE

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

PERCHÉ SI CHIEDE E NUMERO DI DOMANDE POSSIBILI

QUALI SONO I MOTIVI PER CUI È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Può partecipare all’assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall’art. 7 comma 1 del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:

PER QUANTE PROVINCE È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Una sola. E deve comunque coincidere con quella in cui ricorre uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1 sopra indicati.

IL DOCENTE CONIUGATO PUÒ SCEGLIERE DI RICONGIUNGERSI AD UN FAMILIARE DIVERSO RISPETTO IL CONIUGE?

 Sì. Nelle assegnazioni provvisorie il docente sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi, senza alcun vincolo. Ciò vale anche per il docente coniugato.

es. Il docente il cui coniuge è residente nel comune X della provincia A può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune Y, anche di diversa provincia.

L’importante è sapere che si può chiedere ricongiungimento ad un solo familiare e per una sola provincia.

IL DOCENTE CHE VUOLE RICONGIUNGERSI AL GENITORE DEVE ESSERE CONVIVENTE CON LO STESSO?

No. Per ricongiungersi al coniuge o parte dell’unione civile, figli o genitore non è necessaria la convivenza.

IN QUALI CASI È INVECE NECESSARIA LA CONVIVENZA?

Nel solo caso di ricongiungimento ad una persona con cui si convive compresi i parenti e gli affini. In questo caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

NEL TRASFERIMENTO HO OTTENUTO UNA SCUOLA INDICATA PUNTUALMENTE E HO IL BLOCCO DEI TRE ANNI STABILITO DAL CCNI SULLA MOBILITÀ. TALE VINCOLO VALE ANCHE PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE?

 No. L’assegnazione provvisoria, ricorrendone i requisiti, la può richiedere anche il docente che nel corso dei trasferimenti o dei passaggi abbia ottenuto una scuola indicata puntualmente nel modulo- domanda online della mobilità. Quanto previsto dal CCNI sulla mobilità non si applica in questo caso per le assegnazioni provvisorie.

SONO UN DOCENTE IMMESSO IN RUOLO DALLA GRADUATORIA CONCORSUALE DI I E II GRADO DEL 2018 (DDG 85/2018- DM 631/2018) CON DECORRENZA 1/9/2019. LA LEGGE FINANZIARIA N. 145 DEL 2018 PREVEDE UN BLOCCO. CIÒ VALE ANCHE PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE?

 No. Con la sottoscrizione del CCNI si deroga la legge finanziaria del 2018, per cui tutti i docenti immessi in ruolo nel 2019, compresi i docenti ex FIT (DDG 85/2018 – DM 631/2018), a cui l’Amministrazione ha negato la partecipazione ai trasferimenti, possono inoltrare domanda di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale).

SONO UN DOCENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO L’1/9/2020. POSSO RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

È possibile solo nei seguenti casi:

    1. Sé si è in sovrannumero o in esubero;

   2. Se si rientra nell'articolo 33, commi 3 o 6, della legge 5 febbraio 1992, 104 (assistenza al familiare disabile o per handicap grave personale).1

Purché tali situazioni si siano verificate successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Possono altresì richiedere assegnazione provvisoria:

1.   i docenti madri/padri di un figlio fino ai 3 anni (art. 42 bis del Decreto legislativo 151/01);

 
1
Art. 33 comma 3: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Art. 33 comma 6: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità […] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.

2.      i docenti coniugi di militare trasferito d’ufficio (legge 1999, n. 266 e legge 2001, n.86).

SONO UN DOCENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO L’1/9/2019 MA HO RIMANDATO LANNO DI PROVA E STO PER CONCLUDERLO QUESTANNO. POSSO RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Sì. Il superamento dell’anno di prova non è requisito indispensabile per poter richiedere assegnazione provvisoria nel proprio ordine o grado di scuola.

SONO UN DOCENTE CHE PER LANNO SCOLASTICO 2021/22 HA OTTENUTO PASSAGGIO DI RUOLO DALLA INFANZIA ALLA PRIMARIA. POSSO RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

In questi casi è possibile chiedere assegnazione provvisoria nella sola scuola primaria di attuale titolarità. Non è invece possibile chiederla anche per la scuola della infanzia, perché una volta ottenuto il passaggio di ruolo è necessario superare l’anno di prova e formazione prima di poter richiedere assegnazione anche in un altro grado o ordine di scuola rispetto a quello di appartenenza.

HO OTTENUTO TRASFERIMENTO/PASSAGGIO NELLA PROVINCIA IN CUI HO I REQUISITI DEL RICONGIUNGIMENTO. POSSO INOLTRARE LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE SE LA SCUOLA SI TROVA IN UN COMUNE DIVERSO RISPETTO LA RESIDENZA DEL FAMILIARE A CUI VOGLIO RICONGIUNGERMI?

Sì. Già con la sottoscrizione dell’ipotesi del CCNI 2019/22 è stato eliminato il vincolo per cui non era possibile richiedere assegnazione provvisoria nella provincia di ricongiungimento, se ottenuta con il trasferimento/passaggio interprovinciale.

Pertanto, alle operazioni di assegnazione provvisoria provinciale possono partecipare anche i docenti che abbiano ottenuto per l’a.s. in cui si effettuano le operazioni annuali un movimento interprovinciale per la provincia in cui ricorre uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1.

SONO UN DOCENTE CON UNA SENTENZA ANCORA NON DEFINITIVA. HO DIRITTO A RIMANERE NELLA PROVINCIA IN CUI MI HA ASSEGNATO IL GIUDICE O DEVO INOLTRARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PARTECIPANDO INSIEME AGLI ALTRI DOCENTI?

Al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.

DOMANDA IN MODALITÀ CARTACEA

CHI SONO I DOCENTI CHE PRESENTANO DOMANDA IN MODALITÀ CARTACEA (FASE 42 CCNI)?

Gli unici sono i docenti di I e II grado assunti a tempo determinato l’1/9/2018 dalla graduatoria di merito DDG 85/2018, che hanno svolto nell’anno scolastico in corso (2020/2021) il periodo di formazione e prova perché non lo hanno svolto nell’a.s. 2018/19 e 2019/20 (o lo hanno svolto con esito negativo e quindi dovevano ripeterlo). Tale personale avrà pertanto decorrenza giuridica ed economica l’1/9/2021.

Tali docenti presenteranno domanda in modalità cartacea.

Attenzione: Nulla c’entrano, quindi, i docenti assunti in ruolo nel 2019 (DDG 85/2018 o DM 631/18) che potranno invece normalmente presentare domanda in modalità online e concorrere con tutti gli altri docenti.

POSTI DI SOSTEGNO

SONO UN DOCENTE TITOLARE SU POSTO DI SOSTEGNO, POSSO RICHIEDERE ASSEGNAZIONE ANCHE SUI POSTI DI TIPO COMUNE?

Il docente titolare su posto di sostegno può richiedere anche posti comuni solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile chiedere solo posti di sostegno. È lo stesso vincolo che vale nei trasferimenti.

Il personale docente, che ha titolo a richiedere assegnazione provvisoria per uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1, purché stia per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle graduatorie provinciali o di istituto.

La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra ed esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali.

Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità avranno priorità, nell’ordine:

COME AVVENGONO IN QUESTO CASO LE OPERAZIONI?

Attenzione: Nella nuova schermata online ci sarà una sezione specifica per tali docenti.

COME AVVERRANNO LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI PER CHI È IN POSSESSO DEL TITOLO DEL SOSTEGNO?

Per le assegnazioni interprovinciali su posto di sostegno si seguono due distinte sequenze:

PUNTEGGI E ALLEGATI

QUALI PUNTEGGI VENGONO ASSEGNATI A CHI FA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Sono assegnati:

ATTENZIONE! Non sono valutati titoli o anzianità di servizio.

NOTA BENE:

entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

QUALI ALLEGATI È NECESSARIO PRESENTARE?

All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie.

Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, si veda quanto stabilito dall’art. 4 dell’O.M. sulla mobilità anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

ALTRE CLASSI DI CONCORSO - TIPOLOGIA DI POSTO - PART TIME

QUANDO È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRE CLASSI DI CONCORSO O POSTI DI GRADO DIVERSO?

L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, se:

IN QUESTI CASI IN CHE ORDINE SARANNO VALUTATE LE DOMANDE?

È POSSIBILE OTTENERE LASSEGNAZIONE PROVVISORIA SOMMANDO PIÙ SPEZZONI O IN PART TIME?

Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Attenzione: nella nuova schermata online ci sarà la possibilità di indicare se il docente al momento della domanda è in regime di part time e per quante ore.

I CASI IN CUI NON È POSSIBILE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

(IL CASO DEI COMUNI DIVISI IN PIÙ DISTRETTI)

QUALI SONO I CASI IN CUI NON È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Non può essere richiesta assegnazione provvisoria:

Inoltre, non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per lanno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisoria.

IL CASO DEI COMUNI DIVISI IN PIÙ DISTRETTI 

CI SONO DELLE DEROGHE PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI NELLE CITTÀ I CUI COMUNI SONO DIVISI IN PIÙ DISTRETTI? 

Si. Nei casi in cui il comune di titolarità sia diviso in più distretti (città metropolitane es. Milano, Roma, Napoli ecc.) è consentita l’assegnazione provvisoria provinciale solo ai docenti che oltre ad avere uno dei requisiti di cui all’art.7 comma 1 sono in possesso di una delle precedenze di cui al successivo art. 8.

 

PREFERENZE E PRECEDENZE

 QUALI E QUANTE PREFERENZE È POSSIBILE ESPRIMERE?

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a  20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.

COME BISOGNA ESPRIMERE LE PREFERENZE ALLINTERNO DEL MODULO DOMANDA PER EVITARE CHE LA DOMANDA NON SIA VALIDATA NEL CASO DI RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE?

Ai fini del ricongiungimento al familiare bisognerà esprimere come prima preferenza il comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

ATTENZIONE!

L’indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) di ricongiungimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane).

In caso di mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

SONO CONFERMATE TUTTE LE PRECEDENZE RISPETTO LANNO SCOLASTICO PRECEDENTE?

Sì. Sono confermate tutte le tipologie di precedenza degli anni passati (art. 8).

In particolare, la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni continua a precedere l’assistenza all’unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.

COME BISOGNA ESPRIMERE LE PREFERENZE ALLINTERNO DEL MODULO DOMANDA PER EVITARE CHE LA DOMANDA NON SIA VALIDATA NEL CASO SI FRUISCA DI UNA DELLE PRECEDENZE DI CUI ART. 8?

Si ha diritto alla precedenza purché si esprima come prima preferenza il comune (o distretto sub- comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

ATTENZIONE!

L’indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale).

La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.

 

UTILIZZAZIONI

CHI PUÒ RICHIEDERLA E COME ESPRIMERE LE PREFERENZE

CHI È IL PERSONALE AVENTE TITOLO A RICHIEDERE UTILIZZAZIONE?

Prioritariamente:

Tali docenti devono inserire obbligatoriamente come prima preferenza la scuola di precedente titolarità.

Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile indicare, in subordine, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale nelle città metropolitane) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

ATTENZIONE!

L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

CHI SONO GLI ALTRI CHE POSSONO RICHIEDERE LUTILIZZAZIONE?

UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE

IN QUALI CASI È POSSIBILE CHIEDERE UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE?

In un solo caso: al permanere della situazione di esubero (da non confondere con la situazione di sola soprannumerarietà) nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

OTTIMIZZAZIONE DELLA CATTEDRA

È POSSIBILE OTTENERE LOTTIMIZZAZIONE DELLA CATTEDRA?

Sì. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento.

Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

PUNTEGGI E PRECEDENZE

CON QUALE PUNTEGGIO SI CONCORRE?

La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell’utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI 2019/22 relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:

I.  Anzianità di servizio

II. Esigenze di famiglia

III.  Titoli generali

NOTA BENE:

trasferimenti d’ufficio” e non a quelli “a domanda”.

ANCHE PER LE UTILIZZAZIONI VALGONO LE PRECEDENZE?

Sì, ad esclusione della n. VI (personale coniuge di militare o di categoria equiparata), n. VII (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) e n. VIII (personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/17).

E anche per le utilizzazioni in caso si richieda per esempio la precedenza per assistenza vale sempre l’obbligatorietà, in alcuni casi, della indicazione sintetica del codice comune:

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di utilizzazione senza diritto di precedenza.

LICEI MUSICALI

SONO PREVISTE ANCHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22 LE UTILIZZAZIONI PER I DOCENTI TITOLARI SULLE CLASSI DI CONCORSO A-29, A-30 E A-56 SULLE CLASSI DI CONCORSO A-53, A-55, A-63 E A- 64 DEI LICEI MUSICALI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS?

No. Come per l’a.s. 2020/21, anche per l’anno scolastico 2021/22, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all’Allegato 1 del CCNI.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano competente a domanda dell’interessato (art. 2 comma 11), avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti (art. 4 comma 1 CCNI 8 luglio 2020).

COSA PUÒ CHIEDERE UN DOCENTE DI RELIGIONE DI RUOLO?

Il CCNI sottoscritto consentirà agli insegnati di religione a tempo indeterminato, a domanda e

sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione utilizzando i modelli UR1 e UR2, di essere:

ATTENZIONE: I provvedimenti a) e b) sono considerati definitivi alla stregua di un ordinario trasferimento e dunque non hanno bisogno di ulteriori conferme negli anni successivi al nuovo utilizzo, i provvedimenti c), d), e) hanno la caratteristica della provvisorietà e vanno riconfermati nel successivo anno scolastico. In alternativa ad eventuale Trasferimento presso la diocesi di precedente Assegnazione Temporanea oppure all’interno della stessa diocesi attraverso il “passaggio di ruolo”.

IN CASO DI RIDUZIONE ORARIA, COSA PUÒ CHIEDERE UN IDR?

I docenti di religione che nella propria scuola subiscono una riduzione fino ad un quinto dell’orario cattedra possono chiedere l’utilizzo delle ore mancanti con ore a disposizione nella scuola di “titolarità” (utilizzo permanente); mentre se in servizio su più scuole, rimarranno a disposizione nella scuola dove è avvenuta la riduzione (art. 2 comma 7 del CCNI).

QUALI ALTRE TUTELE OFFRE IL CONTRATTO NAZIONALE SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI?

I docenti di religione a cui è stata revocata l’idoneità ecclesiastica per l’insegnamento della religione cattolica previsto dall’art. 3 comma 4 della legge 186/2003 possono richiedere l’utilizzo secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 11 che richiama il comma 3: “Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione; b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione; c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato, compreso il personale di cui all’art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione; è fatto salvo quanto previsto all’ultimo periodo del successivo art. 5, comma 6.

NEL 2013/14 HO PERSO LA POSSIBILITÀ DI INSEGNARE NELLA SCUOLA DI PRIMA CONFERMA, POSSO RITORNARE?

Si è possibile ottenere la precedenza per il rientro nella sede di prima titolarità, se questa si è persa a causa della riduzione oraria.

 
EDUCATORI

Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente.

In particolare:

Il personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni, che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità, può richiedere l’utilizzazione nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.