La pubblicazione delle prime graduatorie relative alle assegnazioni provvisorie sul sostegno ha aperto una questione interpretativa non di poco conto. In alcune graduatorie sono stati inseriti “a pettine” non solo i docenti titolari su sostegno, ma anche i docenti titolari su posto comune che chiedono AP anche su sostegno.
La normativa prevede che i docenti titolari su posto comune, in aggiunta e secondariamente alla richiesta di assegnazione sul proprio tipo di posto, abbiano la possibilità di richiedere anche il posto di sostegno.
Va sottolineato però che, per quanto riguarda la mobilità annuale interprovinciale, solo i docenti che appartengono ad una CDC in esubero nella provincia di titolarità possono fare domanda di utilizzazione interprovinciale su posti di sostegno, avendo il titolo di specializzazione.
Tutti coloro che dovessero aver fatto domanda senza questa condizione necessaria, non hanno diritto a partecipare alla graduatoria. Nell’allegato 1 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, viene esplicitamente richiamato e indicato l’ordine in cui devono essere eseguiti i movimenti.
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Cerchiamo di chiarire con esattezza come si deve operare, visto che non ci sarà un algoritmo ad assegnare le sedi, ma opereranno manualmente i singoli funzionari USP.
Per quanto riguarda i movimenti in provincia, la sequenza operativa prevede per primi i movimenti che riguardano i titolari di sostegno che chiedono assegnazione provvisoria su sostegno, successivamente le utilizzazioni su sostegno dei docenti che sono titolari su posto comune, e infine si operano le assegnazioni provvisorie su sostegno dei docenti che sono titolari su posto comune.
Successivamente, si aprono i movimenti interprovinciali: per prime le utilizzazioni su sostegno a domanda dei docenti titolari di posto comune specializzati appartenenti allo stesso grado provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. Seguono le utilizzazioni su sostegno a domanda dei docenti titolari di posto comune specializzati appartenenti a diverso grado provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
Infine le assegnazioni provvisorie su sostegno da altra provincia del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
L’ultimo dubbio da chiarire riguarda il disposto del punto 36 della sequenza operativa: “In caso di concorrenza prevale l’istanza del docente titolare di sostegno”. Cosa significa l’espressione “in concorrenza”? Cerchiamo di spiegarlo.
Sono concorrenti due persone che hanno entrambe, secondo la legge, i requisiti per aspirare ad un determinato posto (anche con diverso punteggio). Se un docente titolare su sostegno ha 6 punti e un docente non titolare su sostegno (ma con specializzazione) ha 9 punti, entrambi hanno i requisiti per ambire ad un posto in AP. Ma in questo caso, essendo concorrenti, prevale (anche se con punteggio inferiore) il docente titolare su sostegno.
Da quanto ci è stato confermato da ambienti vicino al Miur, le graduatorie sono state stilate direttamente dal SIDI (e non manualmente) e per un problema informatico non sono state elaborate mettendo in coda i docenti non titolari su sostegno come invece avveniva lo scorso anno quando si elaboravano manualmente.
Pertanto occorre far presente che i docenti titolari su posto comune devono essere scelti in seconda battuta rispetto a docenti titolari su posti di sostegno cui va accolta prioritariamente la domanda (quindi operando come se i docenti titolari su posto comune fossero “in coda” alla graduatoria stessa).
PSN ha pertanto preparato un modello di richiesta di rettifica in autotutela per richiedere ed ottenere il rispetto della corretta sequenza contrattuale e della prevalenza dei docenti titolari su posto di sostegno.
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